# Proctoring conforme alla CNIL: cosa dice la délibération 2023-058

> L’autorità francese per la protezione dei dati non vieta il teleproctoring degli esami online: chiede di proporzionarlo alla posta in gioco della prova, di prevedere un’alternativa in presenza e di rinunciare all’analisi automatica del comportamento. Lettura guidata della délibération n° 2023-058 dell’8 giugno 2023, articolo per articolo, con i numeri di paragrafo per verificare ogni affermazione.

Source: https://evalmee.com/it/blog/proctoring-conforme-cnil-delibera-2023-058/
Published: 2026-08-15
Updated: 2026-09-07
EN: https://evalmee.com/en/blog/cnil-compliant-proctoring-deliberation-2023-058/
ES: https://evalmee.com/es/blog/proctoring-conforme-cnil-deliberacion-2023-058/
ES-ES: https://evalmee.com/es-es/blog/proctoring-conforme-cnil-deliberacion-2023-058/
FR: https://evalmee.com/fr/blog/proctoring-conforme-cnil-deliberation-2023-058/

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La CNIL — l’autorità francese per la protezione dei dati — non vieta il teleproctoring degli esami online. Chiede tre cose: proporzionare il dispositivo alla posta in gioco reale della prova, prevedere un’alternativa in presenza ogni volta che è possibile e rinunciare all’analisi automatica del comportamento dei candidati. Il resto — base giuridica, durate di conservazione, cifratura, registrazione degli accessi — discende dal GDPR e non ha nulla di specifico degli esami.

È questo che dice la **délibération n° 2023-058** dell’8 giugno 2023, pubblicata nel Journal officiel francese n. 0203 del 2 settembre 2023 (testo n. 63). Si compone di sei articoli e cinquantasette paragrafi numerati, ed è oggi il testo di riferimento in Francia sul tema. Questo articolo la percorre nell’ordine e cita i numeri di paragrafo perché tu possa verificare ogni affermazione nel [testo pubblicato dalla CNIL](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf).

Una precisazione di vocabolario: i termini francesi restano tali e quali. Una _délibération_ è una decisione formale della CNIL, e _télésurveillance_ è la parola francese per il teleproctoring. Il testo non ha una versione ufficiale in italiano, quindi citarlo significa citare il francese.

## Una raccomandazione nata dalla pandemia

La CNIL parte da una constatazione: dopo la crisi sanitaria, gli istituti francesi di istruzione superiore, pubblici e privati, ricorrono molto di più agli esami a distanza in formato digitale ([§ 1](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=1)). La possibilità non è nuova — l’articolo D. 611-12 del codice dell’istruzione la disciplina dal 2017 e impone tre garanzie: verificare che il candidato disponga dei mezzi tecnici necessari, verificarne l’identità e sorvegliare la prova nel rispetto delle regole applicabili agli esami ([§ 2](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=1)).

Il testo non è un regolamento. È una raccomandazione che richiama gli obblighi derivanti dal GDPR e incoraggia le buone pratiche di fronte a strumenti che la CNIL definisce intrusivi «per natura» ([§ 3](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=1)), adottata dopo una consultazione pubblica di cui dà conto il [§ 37](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=7). La sua portata è ampia: riguarda il teleproctoring degli esami online «per qualsiasi tipo di esame o certificazione, organizzato da un ente pubblico o da un organismo privato» ([§ 9](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=2)). Un ente di formazione privato è quindi coinvolto tanto quanto un’università.

Due osservazioni preliminari meritano di essere lette prima di scegliere qualsiasi strumento. La prima: l’esame a distanza fa sparire il livellamento delle condizioni materiali garantito dalla presenza fisica in un’aula, può penalizzare chi vive in zone senza copertura o non dispone di una stanza tranquilla né di un computer abbastanza potente, e la CNIL chiede che il [teleproctoring](/it/glossario-valutazione/#teleproctoring-sorveglianza-a-distanza) sia «esente da qualsiasi bias discriminatorio quanto all’origine degli studenti interessati», con attenzione particolare alle persone con disabilità ([§ 4](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=1)). La seconda: il teleproctoring porta a sorvegliare «un terminale informatico privato, all’interno di un locale privato», e resta «necessariamente imperfetto», non foss’altro perché non può coprire l’intera stanza ([§ 5](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=2)).

## Articolo 1: decidere se sorvegliare, prima di scegliere come

È l’articolo più lungo e quello che si salta più spesso. Non parla quasi di tecnologia.

L’istituto che decide di ricorrere a una soluzione di teleproctoring **è il titolare del trattamento** ([§ 10](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=3)). Non è una formalità: gli spetta usare soluzioni collaudate e ritenute sicure, testare i dispositivi prima della prova nei casi degradati — banda passante ridotta, perdita temporanea di connessione, compatibilità con i terminali e i sistemi operativi dei candidati — e rivolgersi al proprio responsabile della protezione dei dati per verificare la conformità del dispositivo ([§ 10](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=3) e [§ 11](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=3)). L’editore della piattaforma è responsabile del trattamento ([§ 17](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=4), [§ 51](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9)). Nessuna casella spuntata in un software trasferisce quella responsabilità.

Il [§ 12](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=3) elenca i principi da tenere in considerazione: obbligo di informazione, diritti degli interessati e in particolare il diritto di accesso, finalità determinate, [minimizzazione dei dati](/it/glossario-valutazione/#minimizzazione-dei-dati), sicurezza e riservatezza, proporzionalità e pertinenza, limitazione della durata di conservazione e limitazione dei trasferimenti fuori dall’Unione europea.

Vengono poi formulate tre esigenze con una franchezza insolita:

- **Informare presto e con precisione.** Al di là dell’obbligo di fissare le modalità d’esame entro la fine del primo mese dell’anno accademico, la CNIL «incoraggia vivamente» gli istituti a comunicare le modalità previste e i dispositivi che potrebbero essere impiegati con sufficiente anticipo, perché gli studenti scelgano il proprio percorso con piena consapevolezza ([§ 13](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=3) e [§ 14](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=3)).
- **Non farne una comodità.** Il ricorso al teleproctoring «non deve costituire un’alternativa di comodo destinata unicamente a rendere meno gravosa o meno costosa» l’organizzazione della valutazione; la sorveglianza umana in un locale «resta spesso il modo più appropriato» per garantire l’assenza di frode ([§ 18](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=4)).
- **Proporre sistematicamente la presenza.** Quando un istituto ricorre a un esame a distanza sorvegliato, la CNIL raccomanda che venga sistematicamente proposta un’alternativa in presenza, nel rispetto della parità di trattamento tra candidati ([§ 19](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=4)). L’assenza di alternativa dovrebbe restare riservata a casi specifici: una crisi sanitaria, oppure istituti la cui organizzazione si fonda esclusivamente sulla distanza — e in tal caso le modalità devono essere note agli studenti al momento dell’iscrizione ([§ 20](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=4)).

L’articolo si chiude su una frase che riformula l’intero dibattito: questi strumenti «non hanno la vocazione di essere più efficaci di una sorveglianza d’esame in presenza, né di garantire un livello di sorveglianza equivalente» ([§ 21](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=4)). La CNIL ricorda inoltre che esistono modalità che permettono di attestare competenze a distanza senza alcun teleproctoring — una tesi di fine percorso, la discussione di un progetto — o di limitarne il carattere intrusivo: esame orale, esame a libro aperto, prova in locali dedicati ([§ 7](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=2)).

## Articolo 2: sulla base giuridica

Le basi giuridiche si determinano secondo l’articolo 6 del GDPR ([§ 22](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=4)). La CNIL ne indica due come appropriate:

- **il compito di interesse pubblico** (articolo 6.1.e), per gli istituti di istruzione superiore che ne perseguono uno ([§ 23](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5));
- **il contratto** (articolo 6.1.b), in mancanza di disposizioni di legge che consentano di ricorrere al primo, e a condizione che le modalità d’esame vi siano fissate e quindi note allo studente prima dell’iscrizione ([§ 24](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)).

Le altre «appaiono meno appropriate» ([§ 25](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)). Il consenso richiede un’alternativa in presenza senza conseguenze negative e la possibilità di revocarlo, cioè di cambiare idea. Il legittimo interesse implica un diritto di opposizione, «difficile da gestire nel quadro dell’organizzazione di un esame». Per un organismo di certificazione privato, il contratto è quindi spesso la via praticabile — ma si prepara nelle condizioni di iscrizione, non alla vigilia della prova.

### Tre conseguenze per i tuoi testi

È la parte del testo che si traduce più direttamente in frasi da scrivere: in un regolamento d’esame, nelle condizioni di iscrizione, in un’informativa.

**Il consenso non è la base giuridica del dispositivo.** Una casella «accetto lo strumento di sorveglianza» spuntata all’avvio della prova non fonda nulla: in quel momento il candidato non ha più scelta, e un consenso che non è libero non è un consenso. A fondare il trattamento sono il compito di interesse pubblico ([§ 23](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)) o il contratto le cui modalità sono fissate e note prima dell’iscrizione ([§ 24](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)). La formulazione ne discende: «il candidato è informato che la prova è sorvegliata a distanza secondo le modalità seguenti…», e non «il candidato accetta». L’informazione resta dovuta, per intero, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, e le modalità vanno richiamate prima della connessione alla piattaforma ([§ 29](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)): quello che raccogli in quel momento è una presa d’atto, non un consenso.

**L’alternativa in presenza non è richiesta ovunque.** Deve essere «sistematicamente proposta» ([§ 19](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=4)), ma la CNIL prevede essa stessa il caso degli istituti la cui organizzazione poggia esclusivamente sulla distanza: l’alternativa non è allora richiesta, a condizione che le modalità siano note ai candidati fin dall’iscrizione ([§ 20](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=4)). Un ente di formazione interamente a distanza non deve quindi aprire un’aula d’esame; deve scrivere le proprie modalità nel posto giusto, e abbastanza presto. In mancanza dell’alternativa e di questo caso, l’assenza va giustificata e documentata ([§ 31](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=6)).

**Serve comunque una procedura di ripiego, caso per caso.** Avere una base giuridica non esonera da nulla: un candidato può far valere la propria situazione particolare — alloggio condiviso, disabilità, attrezzatura inadatta, connessione instabile — e, quando il trattamento poggia sul compito di interesse pubblico, esercitare il diritto di opposizione dell’articolo 21 del GDPR. Il regolamento d’esame fa bene a prevedere la risposta prima della domanda: un altro orario, un altro luogo, un’altra forma di prova, o una prova senza teleproctoring quando la posta in gioco lo consente ([§ 7](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=2)). È anche ciò che chiede il [§ 4](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=1), che vuole un dispositivo «esente da qualsiasi pregiudizio discriminatorio» e attento alle persone con disabilità.

## Articolo 3: cosa cambia l’articolo 82 per il dispositivo del candidato

L’articolo 82 della legge francese «Informatique et Libertés» — la trasposizione nazionale delle regole sul terminale dell’utente — impone di raccogliere il consenso per le operazioni di lettura e scrittura sul dispositivo dell’utente, salvo quando sono strettamente necessarie a fornire un servizio richiesto dall’utente stesso ([§ 26](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)); le reti non accessibili al pubblico — intranet, extranet su VPN — non sono in linea di principio soggette a quell’articolo ([§ 27](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)). La conclusione della CNIL è pragmatica: raccogliere un consenso all’inizio dell’esame «sembra difficilmente compatibile» con una prova che non può tenersi senza sorveglianza ([§ 29](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)), sicché le operazioni di lettura e scrittura sul terminale del candidato che chiede di accedere al servizio possono essere considerate strettamente necessarie alla sua fornitura ([§ 30](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)) — a patto che le modalità di teleproctoring e la natura dei dati raccolti siano state richiamate prima della connessione alla piattaforma ([§ 29](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)).

## Articolo 4: la proporzionalità, valutata globalmente

È il cuore del testo, e la parte che distingue un dispositivo difendibile da uno che non lo è.

L’analisi va condotta **globalmente e non misura per misura** ([§ 33](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=6)). Ne discendono due corollari: un dispositivo che non previene efficacemente la frode è «per natura sproporzionato», e se non si trova un giusto equilibrio tra efficacia e intrusività, occorre valutare la presenza o un’altra forma d’esame. La CNIL ricorda per inciso che la costruzione della prova — elaborato o domande a risposta breve, domande identiche o no, tempo concesso per ciascuna domanda — è una delle leve contro la frode.

La scelta degli strumenti si valuta «alla luce del contesto e della posta in gioco della prova» ([§ 34](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=6)). Una sorveglianza rafforzata appare appropriata per un concorso di ammissione a una scuola; al contrario, una prova a bassa posta in gioco, «come una simulazione d’esame, dovrebbe svolgersi senza teleproctoring».

Due obblighi di metodo inquadrano quell’analisi: coinvolgere, se possibile, i responsabili didattici, i rappresentanti degli studenti e il responsabile della protezione dei dati, e testare i dispositivi prima dell’esame su un campione rappresentativo dell’attrezzatura dei candidati ([§ 31](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=6)); e realizzare, con il responsabile della protezione dei dati e prima dell’avvio, una [valutazione d’impatto sulla protezione dei dati](/it/glossario-valutazione/#valutazione-d-impatto-sulla-protezione-dei-dati-dpia) — l’_AIPD_ francese —, «a meno che il dispositivo utilizzato non comporti rischi elevati per i diritti e le libertà degli studenti» ([§ 32](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=6)).

### Le quattro modalità citate come proporzionate

Per gli esami che richiedono un teleproctoring rafforzato, il [§ 35](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=6) elenca le modalità che «sembrano proporzionate»:

1. la sorveglianza video e audio del candidato in tempo reale da parte delle persone incaricate della sorveglianza, senza conservazione dei dati salvo sospetto di frode;
2. la sorveglianza dell’attività del candidato in tempo reale tramite condivisione dello schermo, alle stesse condizioni di non conservazione;
3. il controllo dell’attività del candidato tramite una piattaforma online in grado di rilevare, o persino bloccare, l’accesso ad altre schede;
4. la verifica puntuale, a inizio prova, dell’ambiente dello studente tramite la sua telecamera, effettuata da una persona incaricata della sorveglianza e senza conservazione dei dati salvo sospetto di frode.

L’elenco è utile nella pratica: è la griglia con cui confrontare un’offerta commerciale, funzione per funzione.

### Cosa la CNIL raccomanda di escludere

L’analisi automatica del comportamento — le parole esatte del [§ 37](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=7) — è il punto in cui il testo è più netto. La CNIL distingue l’analisi automatica dell’**ambiente** del candidato — un livello sonoro anomalo, la presenza di una terza persona — dall’analisi automatica del suo **comportamento** — frequenza di digitazione, direzione dello sguardo, emozioni ([§ 36](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=7)).

Sul secondo la conclusione è esplicita: questi dispositivi sono particolarmente intrusivi, i lavori e la consultazione della CNIL hanno fatto emergere «un rischio elevato di falsi positivi», e gli studenti rischiano di concentrarsi sull’adozione di un comportamento «normale» davanti allo strumento invece che sull’esame. «Di conseguenza, in considerazione del principio di necessità e di proporzionalità, la CNIL raccomanda di non ricorrere a dispositivi di teleproctoring che effettuano analisi automatiche del comportamento dei candidati» ([§ 37](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=7)).

L’analisi dell’ambiente, invece, appare «più affidabile e meno intrusiva» e può essere presa in considerazione caso per caso, quando il numero di candidati è elevato e il dispositivo è sufficientemente affidabile ([§ 38](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=7)). Con un limite assoluto: questi dispositivi «non devono mai portare a una decisione automatica con effetto immediato per il candidato». Il loro unico ruolo è richiamare l’attenzione di un sorvegliante; conformemente all’articolo 22 del GDPR, una verifica umana deve precedere sistematicamente qualsiasi decisione. L’esempio è eloquente: un esame non dovrebbe essere interrotto per la sola rilevazione automatica di un livello sonoro anomalo, mentre può essere proporzionato avvisare un sorvegliante e proporgli di riascoltare quel momento ([§ 40](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=7)).

Due punti sfuggono spesso. La raccolta incidentale: gli istituti devono avvertire gli studenti che il dispositivo può captare dati sui loro familiari o sul loro ambiente, e consigliare loro di isolarsi in una stanza tranquilla e neutra ([§ 41](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=8)). E i software dedicati: possono non comportare alcuna raccolta aggiuntiva — la CNIL parla di «privacy by design» —, ma il titolare del trattamento deve accertarsi che non creino un trattamento diseguale a seconda dell’attrezzatura dello studente, e garantire l’assenza di riutilizzo dei dati da parte dell’editore ([§ 50](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9)).

### Verifica dell’identità e dati biometrici

Verificare l’identità dei candidati è un obbligo ([§ 42](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=8)). La CNIL cita anzitutto il riscontro documentale effettuato da un sorvegliante durante un colloquio in videoconferenza; una verifica automatizzata che confronti un documento d’identità con il volto del candidato «può talvolta essere giustificata, in particolare se il numero di studenti è molto elevato» ([§ 43](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=8)).

Questo secondo dispositivo tratta dati biometrici ai sensi dell’articolo 9 del GDPR. Richiede quindi il consenso degli interessati, con un’alternativa disponibile, oppure un motivo di interesse pubblico rilevante rigorosamente disciplinato da un testo e che consenta un intervento umano ([§ 44](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=8)). A ciò si aggiungono quattro condizioni cumulative ([§ 45](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=8)): una sola verifica d’identità, un numero di candidati molto elevato vista la natura della prova, un’alternativa sempre disponibile e un’informazione preventiva precisa sulla raccolta del consenso. Infine, questi dispositivi non devono «in nessun caso» portare alla costituzione di banche dati di modelli biometrici, né presso gli istituti né presso i fornitori di sorveglianza ([§ 46](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9)), e non devono servire ad alcun’altra finalità ([§ 47](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9)).

### Durate di conservazione

La raccomandazione non fissa una durata unica. Chiede al titolare del trattamento di definire, **prima dell’avvio**, le condizioni di accesso ai dati e il loro [periodo di conservazione](/it/glossario-valutazione/#periodo-di-conservazione) o i criteri che permettono di determinarlo, in funzione del tipo di informazione e della finalità ([§ 48](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9)). Un solo riferimento è quantificato: in caso di sospetto di frode, la conservazione «non dovrebbe superare i termini di legge dei procedimenti disciplinari o contenziosi che potrebbero essere avviati, che sono in linea di principio di due mesi» ([§ 49](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9)). È con i termini di ricorso del tuo regolamento d’esame che va confrontato quel riferimento.

## Articoli 5 e 6: trasferimenti e sicurezza

L’articolo 5 sta in un paragrafo: il ricorso a responsabili del trattamento, in particolare stranieri, può comportare un trasferimento fuori dall’Unione europea, possibile solo a condizione di garantire un livello di protezione sufficiente, inquadrato con gli strumenti giuridici previsti dalla normativa ([§ 51](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9)).

L’articolo 6 è un elenco di misure concrete, ancorato all’articolo 32 del GDPR ([§ 52](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=10)):

- cifratura dei dati con algoritmi ritenuti robusti, sia in transito **sia a riposo** ([§ 53](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=10));
- accesso in lettura riservato alle sole persone che hanno interesse a conoscerli per le proprie funzioni — sorveglianti, docenti, consiglio di disciplina — da locali dedicati e terminali specifici ([§ 54](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=10));
- divieto di modificare o cancellare dati interessati da un procedimento disciplinare o contenzioso in corso, operazioni peraltro riservate agli amministratori del sistema informativo ([§ 55](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=10));
- registrazione degli accessi ai dati personali, conformemente alla délibération n° 2021-122 del 14 ottobre 2021, con una durata di conservazione propria per quei registri, «generalmente compresa tra sei mesi e un anno» ([§ 56](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=10));
- per i software da installare: evitare quelli che richiedono privilegi elevati o la disattivazione delle protezioni del terminale, come l’antivirus; accertarsi che il dispositivo possa essere facilmente riportato allo stato iniziale; preferire le soluzioni open source e verificare l’integrità del software prima di qualsiasi raccolta di dati personali ([§ 57](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=10)).

## Una lista di controllo prima della prossima sessione

Se di questo articolo tieni una sola pagina, tieni le domande a cui il tuo fascicolo deve saper rispondere, con il paragrafo corrispondente:

| Domanda                                                                                                  | Rif.            |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| Questa prova giustifica un teleproctoring, o basterebbe un’altra modalità?                               | [§ 7](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=2), [§ 15](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=4), [§ 34](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=6) |
| È proposta un’alternativa in presenza? Altrimenti, a quale titolo?                                       | [§ 19](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=4), [§ 20](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=4)      |
| Le modalità sono state comunicate agli studenti abbastanza presto?                                       | [§ 13](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=3), [§ 14](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=3)      |
| Su quale base giuridica: compito di interesse pubblico o contratto?                                      | [§ 23](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5), [§ 24](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)      |
| L’informativa dice che il candidato è informato, e non che accetta?                                      | [§ 25](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5), [§ 29](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)      |
| L’analisi di proporzionalità è stata condotta globalmente, con il DPO e i rappresentanti degli studenti? | [§ 31](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=6), [§ 33](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=6)      |
| È stata svolta una valutazione d’impatto, o documentata l’assenza di rischio elevato?                    | [§ 32](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=6)            |
| Il dispositivo analizza il comportamento dei candidati?                                                  | [§ 37](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=7)            |
| Una verifica umana precede ogni decisione conseguente a un avviso automatico?                            | [§ 38](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=7)            |
| Le durate di conservazione sono state fissate prima dell’avvio?                                          | [§ 48](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9), [§ 49](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9)      |
| Cifratura, restrizione degli accessi e registrazione sono attive?                                        | [§ 53](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=10) a [§ 56](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=10)     |

## Dove si colloca Evalmee

Abbiamo costruito il nostro dispositivo di [sorveglianza delle prove](/it/prodotto/sorveglianza-proctoring/) allineandoci a questo testo, e la nostra posizione si riassume in tre scelte assunte.

Nessuna analisi automatica del comportamento: né direzione dello sguardo, né rilevamento delle emozioni, né dinamica di digitazione. Queste tecnologie non esistono nel prodotto, nemmeno come opzione — è il [§ 37](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=7) applicato alla lettera. Ciò che rileviamo riguarda l’attività dentro la prova: uscita dalla modalità a schermo intero, passaggio a un’altra applicazione, copia-incolla, presenza di un secondo schermo.

La verifica d’identità, nel prodotto standard — offerte Mini, Pro e Max — è un riscontro documentale: il partecipante fotografa il proprio documento d’identità e il proprio volto, l’esaminatore confronta a occhio e decide. È la prima modalità citata dal [§ 43](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=8), e nessun modello biometrico vi è calcolato o conservato ([§ 46](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9)). Sul piano Organizzazione, una convalida automatizzata dell’identità può essere attivata su preventivo, tramite un fornitore specializzato: disattivata per impostazione predefinita, non si attiva mai senza una decisione esplicita dell’organizzazione, si limita a stabilire l’identità del candidato — prima della prova, oppure a posteriori come opzione — e non serve mai a sorvegliarlo durante la prova ([§ 47](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9)). Tratta allora dati biometrici ai sensi dell’articolo 9, e spetta al titolare del trattamento verificare che siano soddisfatte le condizioni cumulative del [§ 45](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=8). Non spingiamo né verso l’una né verso l’altra: la scelta è tua, noi configuriamo quella che hai deciso, e la nostra [pagina sicurezza](/it/sicurezza/) ne dettaglia le condizioni.

Nessuna decisione automatica: il punteggio di rischio di frode è calcolato a partire dagli eventi rilevati durante la prova, e da nient’altro, e non è un verdetto. Non chiude alcun esame, non segnala nessuno al tuo posto e non costituisce una prova: sono indizi da istruire. L’esaminatore apre il rapporto di integrità, vi legge gli eventi con la loro marca temporale e decide lui stesso — la verifica umana che il [§ 38](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=7) richiede rinviando all’articolo 22 del GDPR.

Uno scarto, infine, che preferiamo scrivere piuttosto che tacere. La prima delle quattro modalità del [§ 35](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=6) descrive una sorveglianza in diretta **senza conservazione** dei dati, salvo sospetto di frode; da noi la revisione di un passaggio segnalato avviene dopo la prova e non durante, e le registrazioni di webcam e microfono sono quindi conservate **tre mesi per impostazione predefinita, su tutti i piani**. Sul piano Organizzazione, questa durata può essere fissata dall’organizzazione titolare del trattamento, che la sceglie proporzionata alla posta in gioco della prova e la porta a conoscenza dei candidati: è il [§ 48](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9) preso alla lettera, le durate si fissano prima dell’avvio. Le acquisizioni dello schermo, invece, sono legate all’elaborato del candidato: seguono la durata di conservazione degli elaborati, fissata dall’istituto esaminatore, e vengono cancellate insieme a essi. E quando è avviata una procedura disciplinare o contenziosa, puoi chiedere il congelamento delle registrazioni del fascicolo interessato: sono allora conservate fino al termine della procedura, senza modifica né cancellazione ([§ 49](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9), [§ 55](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=10)). La richiesta va formulata prima della scadenza di cancellazione.

Il dettaglio di questi impegni — compreso ciò che non abbiamo, né SOC 2 né ISO 27001 a nostro nome — è sulla nostra [pagina sicurezza](/it/sicurezza/), con una tabella che mette a confronto ogni raccomandazione della CNIL e ciò che fa Evalmee. Il regime di conservazione, la ripartizione dei ruoli e l’elenco dei sub-responsabili figurano nella nostra informativa sulla privacy, nelle nostre condizioni e nel nostro accordo sul trattamento dei dati, aggiornati il 4 settembre 2026. Come titolare del trattamento, spetta a te verificare che la durata scelta corrisponda ai termini di ricorso del tuo regolamento d’esame.

## Cosa questo articolo non è

Una lettura, non un parere legale. I paragrafi citati rinviano alla numerazione del testo pubblicato dalla CNIL, ma l’interpretazione è la nostra e non impegna la CNIL. In quanto titolare del trattamento, spetta a te condurre la tua analisi con il tuo responsabile della protezione dei dati e, se del caso, la valutazione d’impatto prevista al [§ 32](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=6).

Un’ultima osservazione, perché è nel testo e viene citata di rado: la CNIL scrive che questi strumenti non hanno la vocazione di essere più efficaci di una sorveglianza in presenza ([§ 21](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=4)). Il dispositivo più conforme non è dunque il più completo, ma quello che resta difendibile davanti a uno studente che chieda perché la sua webcam era accesa.

## Domande frequenti

### La CNIL vieta il teleproctoring degli esami online?

No. La délibération n° 2023-058 è una raccomandazione, non un divieto. Chiede di proporzionare il dispositivo alla posta in gioco della prova, di prevedere un’alternativa in presenza ogni volta che è possibile e di escludere l’analisi automatica del comportamento dei candidati.

### Chi è il titolare del trattamento in un esame sorvegliato a distanza?

L’istituto o l’organismo che decide di ricorrere a una soluzione di teleproctoring è il titolare del trattamento, secondo il paragrafo 10 della raccomandazione. L’editore della piattaforma agisce come responsabile del trattamento ([§ 17](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=4), [§ 51](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=9)). L’analisi preliminare e, se del caso, la valutazione d’impatto spettano quindi all’istituto.

### Serve una valutazione d’impatto prima di sorvegliare un esame a distanza?

Il paragrafo 32 chiede al titolare del trattamento di svolgere una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, insieme al proprio responsabile della protezione dei dati e prima dell’avvio del trattamento, a meno che il dispositivo utilizzato non comporti rischi elevati per i diritti e le libertà degli studenti.

### Il testo si applica anche fuori dall’istruzione superiore francese?

Il paragrafo 9 indica che la raccomandazione riguarda il teleproctoring degli esami online per qualsiasi tipo di esame o certificazione organizzato da un ente pubblico o da un organismo privato. Una délibération che adotta una raccomandazione è la dottrina dell’autorità francese, non una norma vincolante: è la griglia con cui la CNIL leggerà un dispositivo attivo in Francia se un giorno lo controlla, e il suo ragionamento resta un riferimento utile ovunque si applichi il GDPR.

### Serve il consenso dei candidati per il teleproctoring?

La CNIL colloca il consenso tra le basi giuridiche che ritiene meno appropriate ([§ 25](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)): raccolto all’inizio della prova non è libero, perché il candidato non può più rinunciare all’esame. Le due basi che cita come appropriate sono il compito di interesse pubblico ([§ 23](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)) e il contratto le cui modalità d’esame sono note prima dell’iscrizione ([§ 24](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)). L’obbligo di informazione dell’articolo 13 del GDPR resta intero, e le modalità vanno richiamate prima della connessione alla piattaforma ([§ 29](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf#page=5)): il candidato è informato, non «accetta».

### Il riconoscimento facciale è ammesso per verificare l’identità di un candidato?

La CNIL cita anzitutto il riscontro documentale effettuato da un sorvegliante durante un colloquio in videoconferenza. Una verifica automatizzata che confronti il volto del candidato con un documento d’identità tratta dati biometrici ai sensi dell’articolo 9 del GDPR: presuppone una base specifica e le quattro condizioni cumulative del paragrafo 45. Il paragrafo 46 vieta inoltre la costituzione di qualsiasi banca dati di modelli biometrici.

### Per quanto tempo si possono conservare le registrazioni del teleproctoring?

La raccomandazione non fissa una durata unica: il paragrafo 48 chiede al titolare del trattamento di definire le durate prima dell’avvio. In caso di sospetto di frode, il paragrafo 49 precisa che la conservazione non dovrebbe superare i termini di legge dei procedimenti disciplinari o contenziosi, che sono in linea di principio di due mesi.
